Mobility Manager: chi è, cosa fa e quando è obbligatorio designarlo

Il Mobility Manager è la figura chiave per il fleet management, l’insieme delle iniziative che ciascuna impresa con molti dipendenti attua per gestire la mobilità dei lavoratori.

In generale, l’attività del Mobility Manager è incentrata sul promuovere forme di mobilità più sostenibili. Ma c’è di più: il Mobility Manager è una figura obbligatoria dentro aziende di una certa dimensione. In questo articolo analizziamo il decreto legge, per chi è obbligatorio designare questa figura e quali sono le mansioni principali del Mobility Manager. 

 

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Indice:

- Mobility Manager: cosa dice la legge

- Mobility Manager: che cos’è il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)

- Mobility Manager aziendale e Mobility Manager d’area: le differenze

- Mobility Manager: le funzioni

 

 

 

- Mobility Manager: cosa dice la legge

Il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77: “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”. Tale decreto è “finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”. 

 

In pratica, la figura del Mobility Manager è il ruolo chiave per aiutare le imprese a decongestionare il traffico nelle aree urbane e garantire una riduzione delle emissioni dovuta ai motori endotermici, mediante la riduzione dei mezzi di trasporto inquinanti. 

La definizione riportata nel decreto cita: “figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”. 

 

Secondo il Decreto, sono obbligate a istituire la figura del Mobility Manager le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Queste imprese sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL (Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro) del proprio personale dipendente.

 

Mobility Manager - gestione mobilità aziendale green

 

 

- Mobility Manager: che cos’è il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)

Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro è uno dei pilastri dell’attività del Mobility Manager ed è uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. 

Per il successo di un PSCL sono decisivi l’interazione ed il coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle fasi di elaborazione e implementazione: mobility manager aziendale o fleet manager, direttivo aziendale e gli stessi collaboratori. Infatti, affinché le misure previste nel piano vengano effettivamente realizzate, deve esserci un coordinamento costante tra il mobility manager e le strutture interne di gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

I contenuti minimi di un PSCL sono: 

- Sezione informativa e di analisi, che contiene l'analisi delle condizioni strutturali dell'azienda, dell'offerta di trasporto, degli spostamenti casa-lavoro e della propensione al cambiamento per tali spostamenti; 

- Sezione progettuale, che comprende la descrizione delle misure da implementare e la definizione dei benefici conseguibili con l’attuazione delle misure; 

- Programma di implementazione;

- Programma di monitoraggio. 

 

 

- Mobility Manager aziendale e Mobility Manager d’area: le differenze

Il Mobility Manager aziendale differisce dal Mobility Manager d’area in quanto quest’ultimo è una figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali.

Entrambe le figure sono nominate tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

 

Mobilità sostenibile - Mobility Manager

 

 

- Mobility Manager: le funzioni previste

Il Decreto del 12 maggio 2021 attribuisce al Mobility Manager le seguenti funzioni:

  • promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  • supporto all’adozione del PSCL;
  • adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del Mobility Manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
  • cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
  • attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
  • promozione con il Mobility Manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
  • supporto al Mobility Manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’inter-modalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

 

Al Mobility Manager d’area sono invece attribuite le seguenti funzioni:

  • attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
  • supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
  • acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai Mobility Manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.

 

 

In conclusione, il Mobility Manager è quindi una figura per certi versi sovrapponibile alla figura del fleet manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

È lui la persona designata a promuovere un cambiamento sia da un punto di vista ambientale, sia economico e sociale in fatto di green mobility.

 

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2024-04-22 17:12:01

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