Il Mobility Manager è la figura chiave per il fleet management, l’insieme delle iniziative che ciascuna impresa con molti dipendenti attua per gestire la mobilità dei lavoratori.
In generale, l’attività del Mobility Manager si concentra sulla promozione di forme di mobilità più sostenibili, e uno dei suoi compiti è anche l'ottimizzazione della gestione delle flotte.
Inoltre, l’attività del Mobility Manager è fondamentale per garantire una mobilità efficiente e responsabile all'interno delle aziende. A questo proposito, è utile considerare alcuni aspetti pratici; ad esempio, l'ottimizzazione della gestione delle flotte può essere approfondita attraverso questo articolo sui cinque consigli per la gestione degli automezzi.
Ma c’è di più: il Mobility Manager è una figura obbligatoria dentro aziende di una certa dimensione. In questo articolo analizziamo il decreto legge, per chi è obbligatorio designare questa figura e quali sono le mansioni principali del Mobility Manager.
Indice:
- Mobility Manager: cosa dice la legge
- Mobility Manager: che cos’è il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
- Mobility Manager aziendale e Mobility Manager d’area: le differenze
- Mobility Manager: le funzioni
Il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77: “Misure per incentivare la mobilità sostenibile”. Tale decreto è “finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”.
In pratica, il Mobility Manager ha un ruolo chiave per aiutare le imprese a decongestionare il traffico nelle aree urbane e garantire una riduzione delle emissioni dovuta ai motori endotermici, mediante la riduzione dei mezzi di trasporto inquinanti.
La definizione riportata nel decreto cita: “figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”.
Ma quando vi è l'obbligo del mobility manager? Secondo il Decreto, sono obbligate a istituire la figura del Mobility Manager le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Queste imprese sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL (Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro) del proprio personale dipendente.
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro è uno dei pilastri dell’attività del Mobility Manager ed è uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.
Per il successo di un PSCL sono decisivi l’interazione ed il coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle fasi di elaborazione e implementazione: mobility manager aziendale o fleet manager, direttivo aziendale e gli stessi collaboratori. Infatti, affinché le misure previste nel piano vengano effettivamente realizzate, deve esserci un coordinamento costante tra il mobility manager e le strutture interne di gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
I contenuti minimi di un PSCL sono:
- Sezione informativa e di analisi, che contiene l'analisi delle condizioni strutturali dell'azienda, dell'offerta di trasporto, degli spostamenti casa-lavoro e della propensione al cambiamento per tali spostamenti;
- Sezione progettuale, che comprende la descrizione delle misure da implementare e la definizione dei benefici conseguibili con l’attuazione delle misure;
- Programma di implementazione;
- Programma di monitoraggio.
Il Mobility Manager aziendale differisce dal Mobility Manager d’area in quanto quest’ultimo è una figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali.
Entrambe le figure sono nominate tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Il Decreto del 12 maggio 2021 attribuisce al Mobility Manager le seguenti funzioni:
Al Mobility Manager d’area sono invece attribuite le seguenti funzioni:
In conclusione, il Mobility Manager è quindi una figura per certi versi sovrapponibile alla figura del fleet manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
È lui la persona designata a promuovere un cambiamento sia da un punto di vista ambientale, sia economico e sociale in fatto di green mobility.
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